Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

          a) se ha un interesse anche indiretto nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge, anche se separato, del convivente o dei figli;

          b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente;

          c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;

          d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime;

          e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

          f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

          g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario;

          h) se esistono ragioni di convenienza causate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato

 

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sospetto di recare pregiudizio all'imparzialità del giudice;

          i) se esistono altre motivate ragioni di convenienza».